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a.s.d. MERA ATHLETIC CLUB |
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STATUTO
Articolo 1 - Costituzione
E’ costituita la società sportiva denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MERA ATHLETIC CLUB" con sede in Chiavenna (Sondrio) Piazza Castello nr. 10.
Articolo 2 - Ragione sociale
L’Associazione sportiva dilettantistica Mera athletic club, di seguito chiamata società, è apolitica, non ha scopo di lucro e prosegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dello sport dilettantistico in generale ed in particolare dell’atletica leggera in tutte le sue forme, come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività didattica, l’aggiornamento ed il perfezionamento della disciplina sportiva, nonché ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport.
La società non potrà svolgere attività diversa da quella sopra citata ad eccezione di quella ad essa direttamente connessa.
Conformemente alle finalità ricreative della società, nei locali sociali potrà esser attivato un posto di ristoro riservato ai soci.
La società accetta incondizionatamente tutte le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni statutarie e regolamentari della FIDAL o altre Federazioni sportive nazionali, alle quali la società intende aderire, o da Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
Articolo 3 - Soci
La società è composta da soci fondatori ed effettivi.
Sono soci fondatori e firmatari dell’atto costitutivo della società; sono soci effettivi quanti aderiranno successivamente.
L’adesione alla società è a tempo indeterminato.
I soci maggiorenni, dal momento dell’ammissione, godono del diritto di partecipazione e di voto alle assemblee sociali.
Tutti coloro che intendono far parte della società devono presentare domanda al consiglio direttivo corredata dalla dichiarazione di condividere le finalità che la società si propone e l’impegno di approvare e rispettare lo statuto ed i regolamenti.
I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome della società e di osservare le regole dettate dal CONI, dalla Fidal, dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali la società aderisce.
La qualità di socio da diritto a frequentare i locali e le strutture sociali, secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento.
I soci cessano automaticamente di appartenere alla società in caso di mancato rinnovo dell’adesione o per morosità protrattasi per oltre trenta giorni dalla scadenza del versamento richiesto.
Inoltre, la cessazione, potrà avvenire per radiazione, deliberata dal consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società, o che, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il socio, con la richiesta di adesione alla società, dichiara di accettare integralmente lo statuto e si impegna a rispettare la clausola compromissoria di cui al successivo articolo 21.
Articolo 4 - Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
Articolo 5 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, annualmente determinate dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali dei soci e terzi in genere, da sponsorizzazioni e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative organizzate dalla società.
I versamenti alla società, effettuati a qualsiasi titolo, non creano alcun diritto di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione e titolo particolare ne per successione a titolo universale.
In caso di scioglimento della società, tutto il patrimonio, costituito dalle attrezzature, dai premi ed i resti di cassa, dovrà essere ceduto ad altre associazioni sportive dilettantistiche aventi per finalità lo sviluppo e la pratica dello sport.
Articolo 6 - Organi sociali
Sono organi sociali: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e onorifico; per specifici incarichi potranno essere rimborsate le spese vive sostenute, debitamente documentate.
Articolo 7 – Assemblea
L’ assemblea dei soci è il massimo organo deliberante riunito in sessioni ordinarie o straordinarie.
Possono prendere parte alle assemblee i soci in regola con il versamento della quota annua.
Hanno diritto di voto i soci maggiorenni.
Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea.
L’assemblea ordinaria dovrà essere normalmente indetta entro il mese di dicembre di ciascun anno .
L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta lo richieda il consiglio direttivo, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
E’ compito dell’assemblea ordinaria approvare la relazione dell’attività svolta e su quella programmata per il futuro, il bilancio consuntivo dell’anno e quello preventivo per quello successivo nonché l’elezione del consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti alla scadenza dei loro mandati.
E’ compito dell’assemblea straordinaria l’approvazione dello statuto e sue modifiche nonché deliberare su questioni di particolare importanza o gravità per la vita ed il funzionamento della società.
La convocazione alle assemblee dovrà avvenire esclusivamente con apposito avviso, contenente l’ordine del giorno, affisso all’albo sociale ed inviato per posta ordinaria, e-mail o sms a tutti i soci aventi diritto, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci.
Trascorsa un’ ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti salvo quanto stabilito di successivi articoli 8 e 20.
Di ogni assemblea dovrà essere redatto, a cura del segretario, apposito verbale il quale dovrà essere firmato dal presidente dell’assemblea nonché, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i soci presenti.
Il verbale viene conservato in apposito registro ed ogni socio ne può prendere visione.
Articolo 8 - Modifiche statuto
Le modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall’assemblea dei soci appositamente convocata in sezione straordinaria.
Per tali deliberazioni l’assemblea, in qualsiasi sezione, è valida in presenza della maggioranza assoluta dei soci.
Articolo 9 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo, eletto dall’assemblea ordinaria dei soci, è costituita da sei membri e nel proprio ambito nomina il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.
Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e le stesse vanno prese per maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altro motivo venga a perdere due dei suoi membri; esso decade inoltre alla scadenza del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea dei soci.
Il componente il consiglio direttivo che non partecipi a due riunioni consecutive dello stesso senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduta dall’incarico.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo richieda il presedente o gli altri consiglieri, senza formalità.
Sono compiti del consiglio direttivo: nominare, al suo interno, il presidente il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; deliberare sulle domande di ammissione a soci; redigere il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun anno; redigere la relazione morale ed organizzativa annuale; redigere il regolamento interno della società nel rispetto dello statuto; fissare le date di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci; promuovere l’organizzazione di attività agonistiche e/o ricreative; redigere i regolamenti per l’attività sportiva; stabilire l’importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento; determinare i corrispettivi per le prestazioni offerte dall’associazione e fissarne le modalità di pagamento; adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari; curare l’ordinaria e straordinaria amministrazione della società con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea; attuare le finalità previste dallo statuto; provvedere al tesseramento ei soci alla Fidal, alle Federazioni o Enti di promozione sportiva entro i termini fissati annualmente dalle stesse.
Il presidente ed il consiglio direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate in bilancio o non approvate successivamente con variazioni allo stesso.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso terzi il presidente, il consiglio direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione in nome della società.
Tutti gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
Articolo 10 - Presidente
Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige la società e ne è il legale rappresentante in ogni necessità.
Articolo 11 - Vice Presidente
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 12 - Segretario
Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e delle assemblee, attende alla corrispondenza e la tenuta dei libri sociali.
Articolo 13 - Tesoriere
Il tesoriere cura l’amministrazione finanziaria della società e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri contabili.
Provvede alla conservazione delle proprietà della società ed alle spese da effettuarsi su mandato del consiglio direttivo.
Articolo 14 - Collegio Revisori dei Conti
Il Collegio è costituito da due soci, non facenti parte del consiglio direttivo, nominati durante l’assemblea ordinaria dei soci.
I revisori dei conti verificano la regolarità della tenuta della contabilità della società e dei relativi libri, dando pareri sui bilanci.
Se richiesto possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.
Articolo 15 - Libri della società
Oltre a quelli prescritti per legge, sono libri della società: registro dei soci; registro verbali delle assemblee e consiglio direttivo; registri contabili; registro delle proprietà.
Articolo 16 - Incompatibilità ed esclusioni
Non possono ricoprire cariche sociali i componenti incarichi sociali in altre società sportive affiliate alla Fidal, altre Federazioni o Enti di promozione sportiva.
Non possono essere chiamati a rivestire cariche sociali coloro che non sono cittadini italiani ed i minorenni nonché coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso o abbiano riportato squalifiche o inibizioni complessive superiori ad un anno inflitte dal CONI o da Federazioni sportive.
Articolo 17 - Durata
La durata dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Mera Athletic Club è illimitata.
Articolo 18 - Sezioni
La società potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 19 - Avanzi di gestione
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque nominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della stessa.
La società ha l’obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 20 - Scioglimento
Lo scioglimento della società è deliberato dall’assemblea generale dei soci, riunita in apposita sezione straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto di voto.
Così pure la richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria da parte dei soci avente come oggetto lo scioglimento della società deve essere presentata da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto di voto.
Articolo 21 - Formula compromissoria
I soci si impegnano a non adire alle vie legali per le eventuali divergenze che sorgessero con la società e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due; in mancanza di intesa sul nominativo del presidente questi viene nominato dal Presidente del Comitato Regionale della Federazione sportiva.
Agli arbitri che svolgono le funzioni di collegio irritale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato in modo inappellabile.
La mancata accettazione o esecuzione del verdetto comporta, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dalla società.
Articolo 22 - Provvedimenti disciplinari degli organi sportivi istituzionali
La società è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri soci i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della Fidal, da altre Federazioni sportive o enti di promozione sportiva.
Articolo 23 - Vincolo di giustizia
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Mera Athletic club dal momento dell’affiliazione ed i soci dal momento del tesseramento alla stessa si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsto dallo statuto e dai regolamenti della Fidal o altra Federazione sportiva.
Articolo 24 - Norma finale
Per quanto non contemplato nel presente statuto si rimanda alle norme del CONI ed agli statuti delle Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi ed in difetto alle norme del codice civile in materia di associazioni.